STATUTO |
ARTICOLO 1
L'associazione è denominata "UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MODENA". L'associazione ha lo scopo di rinsaldare fra i giovani dottori commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario.
Essa aderisce all'UNIONE NAZIONALE DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI accettandone finalità, disposizioni e direttive.
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ARTICOLO 2
L'Unione ha durata illimitata.
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ARTICOLO 3
L'Unione ha la propria sede al domicilio del Presidente protempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Direttivo.
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ARTICOLO 4
L'Unione svolgerà la sua attività soprattutto con:
a) le riunioni o assemblee generali;
b) la realizzazione dei progetti della Commissione di Studi adottati ed approvati;
c) la promozione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l'esercizio della professione;
d) l'organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio e concorsi;
e) l’organizzazione di eventi conviviali e di aggregazione diretti a facilitare l’incontro tra i soci.
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ARTICOLO 5
Il patrimonio dell'Unione si compone:
a) delle quote sociali;
b) delle contribuzioni volontarie e straordinarie.
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ARTICOLO 6
Dell'Unione possono far parte i dottori commercialisti iscritti all'albo per la giurisdizione del Tribunale di Modena, i quali
al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto gli anni quarantatrè.
All'infuori dei sottoscrittori del presente Statuto, potranno far parte dell'Unione coloro che, avendo i requisiti necessari,
presenteranno domanda al Direttivo, il quale delibera sull'ammissione avuto riguardo anche dell'eventuale iscrizione del
richiedente ad analoghe associazioni professionali.
Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.
L'Unione comprende soci effettivi, soci aderenti, soci praticanti e soci onorari, i quali tutti all'atto del l'iscrizione devono
impegnarsi per iscritto ed accettare le norme del presente Statuto.
Sono soci effettivi i professionisti in possesso dei requisiti di cui sopra.
Sono soci aderenti i professionisti che abbiano superato i limiti previsti per essere considerati effettivi, oppure coloro
che, iscritti al Collegio dei Ragionieri di Modena manifestano il desiderio di partecipare alla vita dell’Unione Giovani
Dottori Commercialisti di Modena.
Sono soci praticanti gli iscritti al registro dei praticanti tenuto presso l'ordine dei Dottori Commercialisti.
I soci aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica
di Presidente del Collegio dei Probiviri.
Sono soci onorari i professionisti nominati tali dall'assemblea generale su proposta deliberata all'unanimità dal direttivo.
I soci praticanti, potranno eleggere, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell'ambito della
propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore senza diritto di voto. Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all'atto della sua cancellazione dal
registro dei praticanti e comunque alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
Con delibera di assemblea, possono essere nominati nella qualità di soci onorari coloro i quali si sono distinti per il
particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti.
Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
I soci effettivi aderenti e Praticanti dell'Unione pagano una quota annuale che sarà fissata dal Direttivo.
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ARTICOLO 7
Perdono di diritto la qualifica di soci effettivi ed aderenti i soci che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione.
Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno nell'anno finanziario entro il termine fissato dal Direttivo la quota sociale.
Il Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione di un socio.
L'interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi.
L'espulsione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e l'espulso potrà ricorrere ai probiviri entro dieci giorni dalla notifica. |
ARTICOLO 8
Gli organi preposti al funzionamento dell'unione sono:
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Direttivo;
- la Commissione di Studio;
- il Collegio dei Probiviri. |
ARTICOLO 9
L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni altra volta che il Direttivo ritenga opportuno
convocarla.
L'ordine del giorno è fissato dal Direttivo.
L'assemblea, presieduta dal Presidente del Direttivo o, in assenza, dal Vice Presidente, delibera a maggioranza semplice
degli intervenuti sulle questioni messe all'ordine del giorno, procede alla nomina dei membri del Direttivo e dei Probiviri.
Approva il rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno. Essa è valida se è presente
almeno un terzo degli iscritti ed, in caso di reiterata defezione, col consenso del Presidente della Giunta Nazionale,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Deve essere convocata per lettera o a mezzo e-mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; nella
convocazione deve essere contenuto l'ordine del giorno.
Hanno diritto al voto soltanto i soci effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due
mesi.
Possono farsi rappresentare in Assemblea i soci effettivi, aventi diritto al voto, mediante delega rilasciata ad altri soci
effettivi purché non facenti parte del Consiglio direttivo.
Il risultato delle votazioni può essere contestato entro i cinque giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda
scritta e firmata da almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale
riunirà senza indugio l'Organo che deciderà ai sensi dell'articolo 13 e riferirà al Presidente dell'Unione anche per
l'eventuale riconvocazione dell'assemblea. |
ARTICOLO 10
Il Direttivo si compone di un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, ed un responsabile della
Commissione di studio, eletti tra i soli membri effettivi, un rappresentante dei Praticanti eletto tra i soli soci praticanti,
oltre ai consiglieri fino ad un numero massimo di quattro.
Il Direttivo è eletto ogni due anni dall'assemblea generale e i membri uscenti sono rieleggibili. Esso designa nel proprio
ambito le singole cariche.
La carica di membro del Direttivo non è compatibile con la carica di consigliere dell'Ordine di Dottori Commercialisti della
Circoscrizione del Tribunale di Modena.
Il Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due suoi
membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno cinque membri.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Direttivo è l'unico organo che autorizza spese.
L'Unione è rappresentata dal Presidente del Direttivo in ogni circostanza o da un altro socio delegato dall'organo
esecutivo. |
ARTICOLO 11
La commissione di studio è l'organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Direttivo
e di elaborare le relazioni.
Essa è nominata ogni due anni dal Direttivo. E' formata da sei a otto membri oltre il componente del Direttivo
responsabile della Commissione. Designa sottocommissioni scegliendone i componenti tra gli iscritti e delegano per
ciascuna un proprio membro a coordinare i lavori. La commissione opera secondo un programma generale definito dal
Direttivo, il quale può anche affidarle l'approfondimento di particolare questione culturali o di categoria.
Nell'ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle
sottocommissioni secondo le materie di istituzione.
La Commissione di studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Direttivo ai sensi dell'articolo 10; nel suo ambito
designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno.
Il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni è regolamentato dal Direttivo. |
ARTICOLO 12
Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consultivo.
Esso si compone del Direttivo, della Commissione di studio e degli ex Presidenti. E' presieduto dal Presidente in carica. |
ARTICOLO 13
Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dalla assemblea contestualmente al Consiglio
direttivo e per la stessa durata di questo eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Unione.
L'Assemblea eleggerà inoltre il Presidente del collegio che dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito
dell'associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.
Qualora il numero dei soci effettivi sia inferiore a 25, l'assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro unico in luogo
dell'organo collegiale.
Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati od organi dell'Associazione per
dirimere qualunque controversia.
Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili. |
ARTICOLO 14
Qualora nel corso del biennio venissero meno uno o più membri del Direttivo, della Commissione di Studio o dei Probiviri si procederà alla cooptazione ed i nuovi membri dureranno in carica fino alla scadenza dello stesso biennio. |
ARTICOLO 15
Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Unione è vietata. |
ARTICOLO 16
Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea Generale
convocata a tale scopo.
La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole il 1/3 (un terzo) più uno dei soci effettivi iscritti, salvo
migliore maggioranza degli aventi diritto a voto intervenuti.
Tuttavia il Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi
variazione fosse utile e necessaria affinché alcuna delle prescrizioni del presente statuto non sia in contrasto o difforme
da quello dello Statuto dell'Unione Nazionale attuale o successivo ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e
per qualunque momento ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente
Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi
momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio Nazionale dell'Unione Giovani
Dottori Commercialisti.
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